PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente della provincia può disporre direttamente la concessione delle elargizioni previste dalla presente legge, nei limiti e alle condizioni stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno».

      2. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, al fine di consentire la riapertura dei termini previsti all'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, relativi alla presentazione delle domande per la concessione delle elargizione ivi previste.